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Conti e Depositi "dormienti"

Conti e Depositi "dormienti"
Avviso ai titolari di rapporti "dormienti" non movimentati da oltre 10 anni

In data 17 Agosto 2007 è entrato in vigore il Regolamento in materia di depositi dormienti (Decreto del Presidente della Repubblica del 22 Giugno 2007 n. 116 - Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 178 del 2 Agosto 2007).
In sintesi il Regolamento definisce quali sono le caratteristiche dei rapporti "dormienti" e le incombenze poste a carico del titolare del rapporto e degli intermediari.

Quali rapporti bancari possono diventare "dormienti"?
Conti correnti, libretti di deposito al risparmio nominativi e al portatore, certificati di deposito nominativi e al portatore, depositi di strumenti finanziari in custodia e amministrazione.

Quando un rapporto bancario può essere definito "dormiente"?
E’ definito "dormiente" quel rapporto sul quale non sono state effettuate
operazioni o movimentazioni ad iniziativa del titolare del rapporto o di terzi da questo delegati per il periodo di 10 anni decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme e degli strumenti finanziari.
Rimangono comunque esclusi i rapporti con valore fino a € 100.

Cosa accade ai rapporti "dormienti" una volta decorso il periodo di 10 anni?
Alla scadenza del termine decennale, la Banca è tenuta ad informare il cliente, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, della situazione del suo rapporto e ad invitarlo a impartire disposizioni entro il termine di 180 giorni dalla data di ricezione della suddetta raccomandata; con la stessa comunicazione il cliente viene avvertito che, in assenza di operazioni o movimentazioni entro il predetto termine di 180 giorni, il rapporto verrà estinto.
Le somme derivanti dall’estinzione saranno trasferite dalla Banca ad un Fondo istituito dallo Stato per indennizzare i risparmiatori vittime di frodi finanziarie.

Cosa fare per interrompere l’estinzione del rapporto dormiente ed il trasferimento di liquidità?
Il titolare di un rapporto "dormiente", o un suo delegato, dovrà entro 180 giorni dalla ricezione della raccomandata per i rapporti nominativi, o dalla data di esposizione del presente avviso per i rapporti al portatore, effettuare almeno una operazione dispositiva o un movimento.
Le operazioni che interrompono la dormienza sono: un versamento, un prelievo, una disposizione di pagamento, la richiesta di carnet, di copia di documentazione bancaria, la comunicazione di variazione residenza e operazioni simili. Per "movimentazione" si intende anche la comunicazione espressa alla Banca di voler proseguire nel rapporto.

Cariparma per i clienti titolari di rapporti "dormienti"
Per i rapporti "dormienti" nominativi
Cariparma provvede ad inviare la raccomandata con avviso di ricevimento per informare i titolari legittimi dei rapporti, nonché ad esporre un apposito avviso nei locali aperti al pubblico della Banca e nel proprio sito internet.

Per i rapporti al portatore, poiché la Banca non è in grado di conoscere il titolare del rapporto, la comunicazione alla clientela interessata viene effettuata mediante l’esposizione di un avviso nei locali aperti al pubblico della Banca e l’utilizzo del sito internet nel quale viene riportato anche l’elenco dei rapporti "dormienti" al portatore.

Si invitano tutti i titolari dei rapporti "dormienti" a impartire disposizioni entro il termine di 180 giorni dalla data di ricezione della raccomandata o di pubblicazione del presente avviso.
Riportiamo l’elenco dei rapporti risultanti "dormienti" secondo le evidenze della Banca:


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